CIRCOLARE N. 8 – La rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2016
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo/collegamento risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2016 e comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali è differito:
– all’esercizio 2019 per la rilevanza degli ammortamenti sul valore rivalutato del bene (per i beni immobili all’esercizio 2018);
– all’esercizio 2020 per la rilevanza della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione/autoconsumo del bene rivalutato.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2016, pertanto entro il 30 giugno 2017. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
L’ambito soggettivo e oggettivo della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni Sono ammessi alla rivalutazione tutti i titolari di reddito di impresa che non applicano i principi contabili internazionali. Le imprese in contabilità semplificata devono redigere un apposito prospetto da cui risultino i dati della rivalutazione.
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