CIRCOLARE N. 6 – IRI Imposta sul reddito delle imprese
La Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), attraverso il comma 547, introduce una previsione che consente di sottoporre a tassazione il reddito d’impresa conseguito dalle imprese individuali e della società di persone in maniera analoga a quanto previsto per le società di capitali.
È infatti previsto che in relazione a tali redditi sia pagata, in luogo dell’Irpef progressiva, un’imposta sostitutiva del 24% (la medesima aliquota prevista per l’Ires dalle società di capitali, che appunto dal 2017 scende dal 27,5% al 24%). Questo però non significa che ogni reddito d’impresa sia tassato al 24%: quando tale reddito viene prelevato (dai soci della società di persone ovvero dal titolare della ditta individuale), esso sarà assoggettato alla tassazione ordinaria progressiva Irpef.
In altre parole, saranno tassati al 24% gli utili trattenuti presso la società/ditta individuale, mentre il consumo personale di tali utili porterà ad una tassazione ordinaria.
Obiettivo della norma in esame è duplice:
· incentivare la patrimonializzazione attraverso il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive;
· introdurre una uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica. Dal 2017 scegliere una società di persone o una società di capitali diventerà, se non equivalente, certamente meno distorsivo, almeno sotto il profilo tributario. Si tratta di un regime opzionale che deve essere scelto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima annualità in cui si intende applicare il nuovo regime (quindi UNICO 2018 se si intende applicarlo per il periodo d’imposta 2017) e vincola il contribuente per un quinquennio.
Scarica il documento e continua la lettura