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Il comma 50, articolo 1, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) modifica il comma 2, articolo 90, L. 289/2002, al fine di aggiungere un secondo periodo per stabilire che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro”.
Il precedente limite, fissato dal precedente comma 1, del citato articolo 90, e in vigore dal lontano 1° gennaio 2003, era pari a 250.000 euro.
Si tratta del limite di proventi commerciali entro il quale taluni soggetti appartenenti al mondo del terzo settore (e non solo) possono godere di un regime contabile forfettario Ires, Irap e Iva in relazione alle proprie entrate di natura commerciale.

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