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La Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016) dispone la proroga dei provvedimenti di:
· cessione e assegnazione agevolata, a favore dei soci delle società, dei beni Immobili (in particolare) da queste possedute;
· trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici;
· estromissione dei beni immobili strumentali dalle ditte individuali.
Tali operazioni ordinariamente sono accompagnate da un carico tributario piuttosto consistente che, attraverso il provvedimento in commento, può essere limitato tramite:
· una determinazione agevolata della base imponibile (per il calcolo della plusvalenza che si potrebbe venire a generare, è ammessa la possibilità di far riferimento al valore catastale anziché al valore venale degli immobili, quest’ultimo normalmente molto più elevato), oltre a
· l’applicazione di una conveniente aliquota di imposta sostitutiva (8% per la generalità dei casi, 10,5% qualora la società risultasse di comodo per due dei tre periodi d’imposta precedenti).
· un’aliquota agevolata del 13% da corrispondere sulle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano, ottenendone quindi l’affrancamento.
Le suddette facoltà di fatto rappresentano il naturale rimedio per le società per fuggire dal regime delle società di comodo. Tuttavia, tali strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività (che possono interessare tanto le società quanto le ditte individuali).

 

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