News

Le novità della Legge di Stabilità 2016
Con la L. 208/2015 (Stabilità 2016), all’articolo 1, commi 126 e 127, il Legislatore ha modificato la disciplina delle note di variazione ai fini Iva riscrivendo l’articolo 26, D.P.R. 633/1972 e stabilendo diverse decorrenze in relazione a talune previsioni in esso contenute.
La versione novellata dell’articolo 26, Decreto Iva opera una precisa distinzione tra le seguenti ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione:
a) verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell’operazione;
b) applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
c) assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad altra procedura di
soluzione della crisi d’impresa quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento;
d) procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.
Tali ipotesi risultano inoltre chiaramente differenziate anche per quanto riguarda il limite temporale entro il quale è possibile effettuare la variazione; ciò può avvenire:
– entro il termine di un anno nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) e richiamate dal comma 2, articolo 26, qualora si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
– senza alcun termine nell’ipotesi di cui alle lettere c) e d) richiamate dal comma 4, articolo 26, pur nel rispetto dell’ordinario termine per l’esercizio del diritto alla detrazione stabilito dall’articolo 19, Decreto
Iva.
In tema di decorrenza, il comma 127, Legge di Stabilità 2016 aveva previsto che:
– le disposizioni di cui al comma 4, lettera a) e comma 5 secondo periodo, articolo 26 si applicano nei casi in cui il cessionario o committente fosse assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016;
– le altre modifiche apportate dal comma 126, al predetto articolo 26 si applicano letteralmente dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità) ma, stante il dichiarato carattere interpretativo delle stesse, dovrebbero ritenersi applicabili anche alle operazioni effettuate ante 2016.

 

Scarica il documento e continua a leggere